Statuto

Art. 1 Costituzione

E’ costituita l’Associazione “ Mano Tesa Ogliastra “ per la tutela e l’assistenza psicologica e sociale dei Pazienti, in cura per malattie tumorali, residenti e domiciliati nei comuni dell’Ogliastra.

Art. 2 Sede

L’Associazione ha sede principale in Tortolì, via Temo sn. c/o AVIS e sedi periferiche nei comuni di Lanusei, Jerzu, Barisardo, Seui , Tortolì.

Le sedi suddette, alle quali possono aderire anche soci residenti o domiciliati in comuni viciniori, vengono aperte su conforme decisione del Comitato Direttivo.

Il Comitato indica altresì, con criteri di opportunità e vicinanza, i comuni che afferiscono alle varie sedi periferiche.

Art. 3 Finalità, obiettivi, strumenti

L’Associazione ha la finalità di dare, ai residenti e domiciliati anche temporaneamente nel territorio dell’Ogliastra, ammalati di patologie tumorali, o per altre infermità croniche invalidanti, nonché alle loro famiglie, aiuto e sostegno morale, psicologico, giuridico e sociale per alleviare i problemi e le difficoltà creati dalla loro malattia.

A tal fine:

a) promuove attività di ricerca per la conoscenza dell’entità numerica dei potenziali interessati e dei problemi e difficoltà peculiari che essi incontrano nel territorio ogliastrino per sottoporsi alle cure necessarie;

b) aiuta i Pazienti nella ricerca dei presidi sanitari e delle cure più adatte a seconda delle particolari condizioni, soprattutto quando queste cure non siano reperibili nel territorio e quando i Pazienti comunque lo richiedano:

c) promuove negli organismi sanitari pubblici e privati del territorio, l’attenzione alla cura e riabilitazione dei Pazienti;

d) promuove e attiva a mezzo dei suoi soci, forme di assistenza diretta da effettuare nei presidi di ricovero o a domicilio degli Ammalati;

e) stabilisce rapporti positivi con le associazioni di volontariato territoriale che possono collaborare alle finalità dell’Associazione;

f) persegue la collaborazione con strutture extratteritoriali di cura e di accoglienza alberghiera, onde facilitare la permanenza dei Malati e dei familiari nelle città presso le quali devono recarsi per fruire di interventi di alta specializzazione o per la riabilitazione;

g) può realizzare o gestire strutture di accoglienza per l’ospitalità di Pazienti che si sottopongono a trattamenti nelle sedi ospedaliere dell’Ogliastra, ovvero promuove la creazione di tali strutture da parte di Enti o privati;

h) ricerca la collaborazione di professionisti psicologi, medici, psicoterapeuti, assistenti sociali, infermieri o altri operatori sociosanitari che, volontariamente o a carico dell’Associazione , offrano ascolto e aiuto ai Malati ed ai familiari;

i) organizza attività formative, convegni, seminari, iniziative di mobilitazione sociale a sostegno delle proprie finalità e per la formazione dei Soci o di altri cittadini che abbiano interesse ad approfondire i temi e i problemi rientranti fra gli scopi dell’Associazione;

l) dà vita ad iniziative di sensibilizzazione di tutti i cittadini sui problemi della prevenzione delle malattie oncologiche e delle altre infermità croniche invalidanti e per la conoscenza precoce del loro insorgere, mediante incontri nelle scuole, negli ambienti di lavoro e di ritrovo sociale.

Art. 4 Scioglimento e trasformazione

L’Associazione è costituita senza limiti di tempo. Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea Generale dei Soci, assunta con maggioranza dei votanti, e comunque con un numero di voti non inferiore ad un terzo degli aventi Assemblea diritto al voto. Essa potrà altresì confluire, con le medesime modalità, in Fondazione di analoga denominazione o anche di denominazione diversa.

In ognuno dei due casi dovranno essere comunque salvaguardate le finalità dell’Associazione, fatti salvi gli adeguamenti necessari dalle diverse risorse eventualmente disponibili.

Ove, all’atto dello scioglimento, non si realizzasse alcuna delle suddette ipotesi di prosecuzione dell’attività, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad organismi presenti nel territorio ogliastrino, impegnati in finalità analoghe, anche a tutela dei cittadini affetti da patologie psicofisiche diverse ovvero in situazioni di disagio economico e sociale.

Art. 5 Assemblea Costitutiva di Fondazione

I fondatori dell’Associazione, costituiti in Assemblea costitutiva di fondazione, sono soci di diritto e formano la prima Assemblea Generale.

All’atto della costituzione dell’Associazione, i soci fondatori eleggono il Presidente Reggente, che ha il compito di convocare entro novanta giorni dalla costituzione l’Assemblea Generale, per eleggere i membri del Comitato Direttivo, formato da dieci persone.

Quest’ultimo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Revisore dei conti, il Tesoriere.

Le cariche suddette sono esercitate a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di spese sostenute nell’interesse dell’Associazione.

Art. 6 Adesione dei Soci

L’adesione è consentita a cittadini residenti o domiciliati, anche temporaneamente, nei comuni dell’Ogliastra , che formulino richiesta scritta. In via subordinata e con le stesse modalità è consentita a non residenti o domiciliati che mostrino particolare sensibilità e interesse verso le finalità e le iniziative dell’Associazione.

L’ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo.

A seguito dell’ammissione i nuovi soci entrano a far parte dell’Assemblea Generale.

Essi godono di elettorato attivo e passivo, che esercitano nella prima tornata utile di rinnovo delle cariche sociali.

Art. 7 Numero dei Soci e loro caratteristica

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, oltre i requisiti previsti nel precedente articolo 6,ne condividono finalità e obiettivi e intendono impegnarsi per il conseguimento dei medesimi secondo le modalità previste da presente Statuto.

I Soci sono distinti, seconda del loro rapporto con l’Associazione e il tipo di impegno, in tre categorie:

* Soci ordinari, ai quali sono devoluti i compiti e le prerogative connesse alla gestione democratica dell’Associazione, nonché quelli di garantirne il conseguimento dei fini;

* Soci sostenitori, i quali contribuiscono saltuariamente e volontariamente al sostegno patrimoniale dell’Associazione;

* Soci onorari, che vengono ammessi all’Associazione con decisione del Comitato Direttivo, su proposta del Presidente o di almeno quattro componenti di esso, sulla base di considerazioni riguardanti la cultura, l’impegno sociale, la carica ricoperta nella comunità di provenienza.

I Soci sono iscritti in un apposito registro che sarà aggiornato a cura del Presidente.

Art. 8 Quote associative

La quota associativa annuale è fissata in euro 20,00. L’obbligo di versamento decorre dall’anno successivo alla costituzione dell’Associazione. L’Assemblea Generale può stabilire diverse modalità e misure di contribuzione, anche a fronte di particolari spese o incombenze da affrontare.

Art. 9 Impegni dei Soci, ammissione, decadenza, esclusione

I Soci si impegnano all’osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e di ogni altra decisione legittimamente assunta dagli organi dell’Associazione.

In particolare, il socio ordinario ha il dovere di partecipare costruttivamente alle attività dell’Associazione e di devolvere le quote nei tempi fissati.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione al Comitato Direttivo.

Qualora la comunicazione sia data in data successiva al 30 giugno, la quota fissata è dovuta per l’intero anno.

La qualifica di socio cessa altresì per morte della persona fisica, per decadenza, per esclusione e per comportamenti contrari agli obiettivi dell’Associazione.

Contro i provvedimenti di decadenza ed esclusione, assunti dal Comitato Direttivo, è concesso appello all’Assemblea Generale, che decide a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Art. 10 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) l’ Assemblea Generale degli associati;

b) Il Comitato Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Vice Presidente;

e) Il Revisore dei Conti.

Art.11 L’Assemblea Generale, composizione, compiti, funzionamento

L’Assemblea Generale è composta dai soci fondatori e da quelli che si iscriveranno successivamente alla data della sua costituzione.

L’Assemblea Generale degli associati si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione comunicata ai soci a mezzo del sistema postale, per via telefax ovvero a mezzo e-mail, in modo che i soci ne vengano a conoscenza, in via ordinaria, almeno sette giorni prima della riunione e, in via d’urgenza, almeno nel giorno precedente alla riunione stessa.

Le riunioni sono convocate nella sede dell’Associazione ovvero in altra sede idonea e agevolmente raggiungibile da tutti i soci.

Esse devono aver luogo, obbligatoriamente, almeno una volta all’anno, per la discussione di o.d.g. resi noti ai soci contestualmente alla convocazione; in ogni caso l’Assemblea Generale sarà convocata entro il 31 marzo di ogni anno per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio in corso e preventivo dell’anno precedente.

Alla convocazione delle riunioni provvede il Presidente.

La riunione dell’Assemblea Generale alla quale possono partecipare su invito del Presidente e senza diritto di voto persone non residenti nel territorio ma capaci di apportare contributi di impegno e di esperienze, deve essere comunque convocata su richiesta di un decimo degli associati,secondo quanto previsto dall’art. 10 cc.

Sono compiti dell’Assemblea:

a) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

b) l’elezione del Comitato Direttivo;

c) l’individuazione delle linee generali di attività secondo le previsioni del presente Statuto;

d) la fissazione delle quote associative e delle modalità per i loro versamenti;

e) le decisioni concernenti i ricorsi in appello di soci sottoposti a provvedimenti di decadenza ed esclusione;

f) ogni questione ad essa sottoposta dal Comitato Direttivo o dal Presidente, ovvero un numero di soci non inferiore ad un decimo degli aderenti;

g) le decisioni concernenti la cessazione, trasformazione, variazione dei fini dell’Associazione.

Per la validità dell’Assemblea Generale è richiesta, in prima convocazione un numero di Soci non inferiore alla metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque ne sia il numero dei partecipanti.

Essa delibera a maggioranza dei votanti in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda. Nel caso di modifiche dello Statuto e di ammissione o dimissione ovvero esclusione o decadenza dei Soci, essa delibera con un numero di voti comunque non inferiore ad un terzo degli aventi diritto al voto.

E’ consentito agli Associati di farsi rappresentare, per delega scritta, da un altro associato. Un associato non può presentare più di due deleghe di altri Soci.

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente ovvero dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, del Socio più anziano tra i presenti, che, nel caso, ha il solo compito di regolare la discussione e fare redigere il verbale. Questo è compilato dal segretario nominato dal Presidente ad inizio della seduta.

Art. 12 Sedi periferiche

Le sedi periferiche sono dotate di assemblea senza potere decisionale autonomo, in quanto esso è dovuto all’Assemblea Generale.

Le sedi periferiche hanno rilevanza fondamentale per il radicamento dell’Associazione nel territorio e per la capillare conoscenza dei problemi dei cittadini in difficoltà che esse possono assicurare.

Esse hanno funzione di:

a) elaborare e studiare specifici problemi emergenti e segnalarli al Presidente dell’Associazione come argomenti e temi da inserire nell’o.d.g. dell’Assemblea Generale;

b) intrattenere rapporti di collaborazione con gli Enti territoriali;

c) nominare un coordinatore che mantenga stretti contatti con la sede principale e con le Amministrazioni dei Comuni che fanno parte della sede periferica.

I coordinatori, democraticamente eletti dagli aderenti che afferiscono alle sedi stesse, possono partecipare, con parere consultivo e senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo, in particolare nelle occasioni nelle quali vengono trattati argomenti segnalati dalle articolazioni periferiche dell’Associazione.

A tal fine i coordinatori di cui sopra vengono informati delle riunioni del Comitato Direttivo con le medesime procedure dei membri di pieno diritto.

Art. 13 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da dieci componenti e dura in carica tre anni.

Esso provvede a tutti gli atti di gestione non attribuiti al Presidente.

In particolare esso mette in atto le decisioni dell’Assemblea Generale, delibera l’ammissione dei Soci, predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo, nominala suo interno un Presidente, che è anche Presidente dell’Associazione, nomina il Vice Presidente, il Tesoriere, il Revisore dei Conti e la Giunta Esecutiva. Autorizza altresì l’apertura delle sedi periferiche e adotta i regolamenti necessari all’organizzazione dell’attività dell’Associazione.

Può proporre di adottare dei regolamenti interni, patti parasociali anche con persone, associazioni, enti di qualsiasi genere, da sottoporre poi all’Assemblea alla prima riunione convocata.

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, e con preavviso di almeno 24 ore, tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione può essere effettuata con gli stessi mezzi utilizzati per la convocazione dell’Assemblea Generale.

Alla verbalizzazione delle riunioni provvedono, a rotazione, i componenti dell’organo.

Il Comitato potrà delegare i suoi Membri per lo svolgimento di singole attività o iniziative, determinandone poteri e attribuzioni.

All’elezione del Comitato Direttivo si proceda con voto segreto su lista unica comprendente tutti i Soci, mediante l’espressione di dieci preferenze. In caso di parità di voti si procederà a ballottaggio fra tutti i Soci, che abbiano riportato lo stesso numero di voti.

Nelle votazioni in seno al Comitato Direttivo, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 14 Il Presidente dell’Associazione, compiti, durata in carica, sostituzione.

Il Presidente del Comitato Direttivo è Presidente dell’Associazione.

Esso dura in carica tre anni e la carica può essere rinnovata dal Comitato Direttivo per n° 2 mandati consecutivi.

Esso è sostituito, in caso di assenza, dal Vice Presidente, per le questioni urgenti ovvero per quegli affari che, se non decisi, recherebbero sicuro danno all’Associazione.

Il Vice Presidente non ha limite nel numero dei mandati e dura in carica tre anni.

Al Presidente e, quando necessario, al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e l’uso della firma sociale.

Al Presidente spetta la rappresentanza attiva e passiva dell’Associazione in giudizio e di fronte a tutte le autorità amministrative e fiscali, con facoltà di decidere o promuovere azioni, resistenze, difese e ricorsi in qualsiasi sede e grado, nominando all’uopo avvocati e procuratori, con il potere di compromesso e transazione nonché di agire e resistere a tutela degli interessi sociali nanti ogni magistratura nazionale e di paesi esteri.

Art. 15 La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è formata da tre componenti tratti dal Comitato Direttivo dell’Associazione.

Essa è composta dal Presidente ( o dal Vice Presidente ), dal Tesoriere e da un componente del Comitato Direttivo stesso designato dal Presidente.

La Giunta Esecutiva provvede alla gestione ordinaria e quotidiana dell’Associazione ed assume le decisioni urgenti e contingenti informandone il Comitato Direttivo, alle scadenze ordinarie.

Art. 16 Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede all’incasso delle quote sociali, ne controlla il puntuale versamento, segue l’andamento patrimoniale dell’Associazione, provvede alle spese ordinarie per il funzionamento, emette, congiuntamente al Presidente, assegni di conto corrente bancario ovvero ordini di pagamento sui fondi dell’Associazione , controlla ed ammette al pagamento le fatture e le note di credito, richiede e valuta preventivi ed offerte di fornitura riferendo direttamente al Presidente.

Art. 17 Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria.

Viene nominato dall’Assemblea Generale con voto a scrutinio segreto, sulla base di requisiti di professionalità, probità, correttezza, anche tra non aderenti all’Associazione.

Dura in carica tre anni; viene reintegrato con le stesse modalità in caso di rinuncia nel corso del mandato.

Il Revisore effettua, a termine di ogni trimestre, il controllo della situazione di cassa e della legittimità dei pagamenti effettuati.

Compila la relazione per il riepilogo generale a corredo del bilancio preventivo e consuntivo annuale, nonché la relazione riepilogativa all’atto della cessazione del mandato.

Art. 18 Mezzi di funzionamento e patrimonio

Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione e dalle quote associative e contributi degli aderenti;

b) da contribuiti privati, dello Stato, della Regione, di Enti e Istituzioni pubbliche;

c) da contribuiti di organismi internazionali;

d) dai fondi di riserva ed eventuali eccedenze dovute all’aumento del patrimonio;

e) da elargizioni, donazioni, lasciti o altre liberalità, beni mobili ed immobili da chiunque devoluti, nonché da entrate di qualsiasi natura;

f) da rimborsi derivanti da convenzioni;

g) da beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.

Il Comitato Direttivo accetta o rifiuta le donazioni o elargizioni a suo insindacabile giudizio.

L’associazione potrà richiedere contributi finanziari ed avvalersene per lo svolgimento delle sue attività, qualunque sia la forma di erogazione, sia che provengano da Enti Pubblici e Privati, ovvero da Enti economici, persone fisiche e giuridiche, operanti anche al di fuori del suo oggetto sociale. I contributi possono avere altresì la forma di rimborso spese, abbattimento di costi, e messa a disposizione, sotto qualsiasi forma, di beni anche organizzati o strumentali, comunque utili come mezzo per il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 19 Contabilità

L’associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relative alle entrate di cui sopra, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso di richiesta di anonimato del donante.

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l’effettiva copertura e disponibilità finanziaria.

E’ obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dalle disposizioni di legge.

Art. 20 Scioglimento

L’associato non ha, al momento dello scioglimento del proprio rapporto o in quello dell’estinzione o trasformazione dell’Associazione , alcun diritto sul patrimonio della medesima.

Art. 21 Norma transitoria di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi vigenti.

Art. 22 Norma transitoria

La carica di Presidente Reggente e del Comitato Direttivo è assunta, dalla data odierna e fino alla nomina degli Organi da parte dell’Assemblea Generale, dal signor Giorgio Pisu.

L’incarico provvisorio di cui sopra non è computato ai fini del limite massimo di mandati di cui al precedente articolo 14.