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Art. 1
Costituzione
E’
costituita
l’Associazione
“ Mano Tesa
Ogliastra
“ per la
tutela e
l’assistenza
psicologica
e
sociale
dei
Pazienti,
in cura
per
malattie
tumorali,
residenti
e
domiciliati
nei
comuni
dell’Ogliastra.
Art. 2
Sede
L’Associazione
ha sede
principale
in
Tortolì,
via Temo
sn. c/o
AVIS e
sedi
periferiche
nei
comuni
di
Lanusei,
Jerzu,
Barisardo,
Seui ,
Tortolì.
Le sedi
suddette,
alle
quali
possono
aderire
anche
soci
residenti
o
domiciliati
in
comuni
viciniori,
vengono
aperte
su
conforme
decisione
del
Comitato
Direttivo.
Il
Comitato
indica
altresì,
con
criteri
di
opportunità
e
vicinanza,
i comuni
che
afferiscono
alle
varie
sedi
periferiche.
Art. 3
Finalità,
obiettivi,
strumenti
L’Associazione
ha la
finalità
di dare,
ai
residenti
e
domiciliati
anche
temporaneamente
nel
territorio
dell’Ogliastra,
ammalati
di
patologie
tumorali,
o per
altre
infermità
croniche
invalidanti,
nonché
alle
loro
famiglie,
aiuto e
sostegno
morale,
psicologico,
giuridico
e
sociale
per
alleviare
i
problemi
e le
difficoltà
creati
dalla
loro
malattia.
A tal
fine:
a)
promuove
attività
di
ricerca
per la
conoscenza
dell’entità
numerica
dei
potenziali
interessati
e dei
problemi
e
difficoltà
peculiari
che essi
incontrano
nel
territorio
ogliastrino
per
sottoporsi
alle
cure
necessarie;
b) aiuta
i
Pazienti
nella
ricerca
dei
presidi
sanitari
e delle
cure più
adatte a
seconda
delle
particolari
condizioni,
soprattutto
quando
queste
cure non
siano
reperibili
nel
territorio
e quando
i
Pazienti
comunque
lo
richiedano:
c)
promuove
negli
organismi
sanitari
pubblici
e
privati
del
territorio,
l’attenzione
alla
cura e
riabilitazione
dei
Pazienti;
d)
promuove
e attiva
a mezzo
dei suoi
soci,
forme di
assistenza
diretta
da
effettuare
nei
presidi
di
ricovero
o a
domicilio
degli
Ammalati;
e)
stabilisce
rapporti
positivi
con le
associazioni
di
volontariato
territoriale
che
possono
collaborare
alle
finalità
dell’Associazione;
f)
persegue
la
collaborazione
con
strutture
extratteritoriali
di cura
e di
accoglienza
alberghiera,
onde
facilitare
la
permanenza
dei
Malati e
dei
familiari
nelle
città
presso
le quali
devono
recarsi
per
fruire
di
interventi
di alta
specializzazione
o per la
riabilitazione;
g) può
realizzare
o
gestire
strutture
di
accoglienza
per
l’ospitalità
di
Pazienti
che si
sottopongono
a
trattamenti
nelle
sedi
ospedaliere
dell’Ogliastra,
ovvero
promuove
la
creazione
di tali
strutture
da parte
di Enti
o
privati;
h)
ricerca
la
collaborazione
di
professionisti
psicologi,
medici,
psicoterapeuti,
assistenti
sociali,
infermieri
o altri
operatori
sociosanitari
che,
volontariamente
o a
carico
dell’Associazione
,
offrano
ascolto
e aiuto
ai
Malati
ed ai
familiari;
i)
organizza
attività
formative,
convegni,
seminari,
iniziative
di
mobilitazione
sociale
a
sostegno
delle
proprie
finalità
e per la
formazione
dei Soci
o di
altri
cittadini
che
abbiano
interesse
ad
approfondire
i temi e
i
problemi
rientranti
fra gli
scopi
dell’Associazione;
l) dà
vita ad
iniziative
di
sensibilizzazione
di tutti
i
cittadini
sui
problemi
della
prevenzione
delle
malattie
oncologiche
e delle
altre
infermità
croniche
invalidanti
e per la
conoscenza
precoce
del loro
insorgere,
mediante
incontri
nelle
scuole,
negli
ambienti
di
lavoro e
di
ritrovo
sociale.
Art. 4
Scioglimento
e
trasformazione
L’Associazione
è
costituita
senza
limiti
di
tempo.
Essa
potrà
essere
sciolta
con
deliberazione
dell’Assemblea
Generale
dei
Soci,
assunta
con
maggioranza
dei
votanti,
e
comunque
con un
numero
di voti
non
inferiore
ad un
terzo
degli
aventi
Assemblea
diritto
al voto.
Essa
potrà
altresì
confluire,
con le
medesime
modalità,
in
Fondazione
di
analoga
denominazione
o anche
di
denominazione
diversa.
In
ognuno
dei due
casi
dovranno
essere
comunque
salvaguardate
le
finalità
dell’Associazione,
fatti
salvi
gli
adeguamenti
necessari
dalle
diverse
risorse
eventualmente
disponibili.
Ove,
all’atto
dello
scioglimento,
non si
realizzasse
alcuna
delle
suddette
ipotesi
di
prosecuzione
dell’attività,
il
patrimonio
dell’Associazione
dovrà
essere
devoluto
ad
organismi
presenti
nel
territorio
ogliastrino,
impegnati
in
finalità
analoghe,
anche a
tutela
dei
cittadini
affetti
da
patologie
psicofisiche
diverse
ovvero
in
situazioni
di
disagio
economico
e
sociale.
Art. 5
Assemblea
Costitutiva
di
Fondazione
I
fondatori
dell’Associazione,
costituiti
in
Assemblea
costitutiva
di
fondazione,
sono
soci di
diritto
e
formano
la prima
Assemblea
Generale.
All’atto
della
costituzione
dell’Associazione,
i soci
fondatori
eleggono
il
Presidente
Reggente,
che ha
il
compito
di
convocare
entro
novanta
giorni
dalla
costituzione
l’Assemblea
Generale,
per
eleggere
i membri
del
Comitato
Direttivo,
formato
da dieci
persone.
Quest’ultimo
elegge
il
Presidente,
il Vice
Presidente,
il
Revisore
dei
conti,
il
Tesoriere.
Le
cariche
suddette
sono
esercitate
a titolo
gratuito,
fatto
salvo il
rimborso
di spese
sostenute
nell’interesse
dell’Associazione.
Art. 6
Adesione
dei Soci
L’adesione
è
consentita
a
cittadini
residenti
o
domiciliati,
anche
temporaneamente,
nei
comuni
dell’Ogliastra
, che
formulino
richiesta
scritta.
In via
subordinata
e con le
stesse
modalità
è
consentita
a non
residenti
o
domiciliati
che
mostrino
particolare
sensibilità
e
interesse
verso le
finalità
e le
iniziative
dell’Associazione.
L’ammissione
è
deliberata
dal
Comitato
Direttivo.
A
seguito
dell’ammissione
i nuovi
soci
entrano
a far
parte
dell’Assemblea
Generale.
Essi
godono
di
elettorato
attivo e
passivo,
che
esercitano
nella
prima
tornata
utile di
rinnovo
delle
cariche
sociali.
Art. 7
Numero
dei Soci
e loro
caratteristica
Il
numero
dei soci
è
illimitato.
Possono
far
parte
dell’Associazione
tutti
coloro
che,
oltre i
requisiti
previsti
nel
precedente
articolo
6,ne
condividono
finalità
e
obiettivi
e
intendono
impegnarsi
per il
conseguimento
dei
medesimi
secondo
le
modalità
previste
da
presente
Statuto.
I Soci
sono
distinti,
seconda
del
loro
rapporto
con
l’Associazione
e il
tipo di
impegno,
in tre
categorie:
* Soci
ordinari,
ai quali
sono
devoluti
i
compiti
e le
prerogative
connesse
alla
gestione
democratica
dell’Associazione,
nonché
quelli
di
garantirne
il
conseguimento
dei
fini;
* Soci
sostenitori,
i quali
contribuiscono
saltuariamente
e
volontariamente
al
sostegno
patrimoniale
dell’Associazione;
* Soci
onorari,
che
vengono
ammessi
all’Associazione
con
decisione
del
Comitato
Direttivo,
su
proposta
del
Presidente
o di
almeno
quattro
componenti
di esso,
sulla
base di
considerazioni
riguardanti
la
cultura,
l’impegno
sociale,
la
carica
ricoperta
nella
comunità
di
provenienza.
I Soci
sono
iscritti
in un
apposito
registro
che sarà
aggiornato
a cura
del
Presidente.
Art. 8
Quote
associative
La quota
associativa
annuale
è
fissata
in euro
20,00.
L’obbligo
di
versamento
decorre
dall’anno
successivo
alla
costituzione dell’Associazione.
L’Assemblea
Generale
può
stabilire
diverse
modalità
e misure
di
contribuzione,
anche a
fronte
di
particolari
spese o
incombenze
da
affrontare.
Art. 9
Impegni
dei
Soci,
ammissione,
decadenza,
esclusione
I Soci
si
impegnano
all’osservanza
del
presente
Statuto,
dei
Regolamenti
e di
ogni
altra
decisione
legittimamente
assunta
dagli
organi
dell’Associazione.
In
particolare,
il socio
ordinario
ha il
dovere
di
partecipare
costruttivamente
alle
attività
dell’Associazione
e di
devolvere
le quote
nei
tempi
fissati.
Il socio
che
intende
recedere
deve
darne
comunicazione
al
Comitato
Direttivo.
Qualora
la
comunicazione
sia data
in data
successiva
al 30
giugno,
la quota
fissata
è dovuta
per
l’intero
anno.
La
qualifica
di socio
cessa
altresì
per
morte
della
persona
fisica,
per
decadenza,
per
esclusione
e per
comportamenti
contrari
agli
obiettivi
dell’Associazione.
Contro i
provvedimenti
di
decadenza
ed
esclusione,
assunti
dal
Comitato
Direttivo,
è
concesso
appello
all’Assemblea
Generale,
che
decide a
maggioranza
dei due
terzi
degli
aventi
diritto
al voto,
in prima
convocazione,
e con la
maggioranza
dei
presenti
in
seconda
convocazione.
Art. 10
Organi
dell’Associazione
Sono
organi
dell’Associazione:
a)
l’
Assemblea
Generale
degli
associati;
b)
Il
Comitato
Direttivo;
c)
Il
Presidente;
d)
Il Vice
Presidente;
e)
Il
Revisore
dei
Conti.
Art.11
L’Assemblea
Generale,
composizione,
compiti,
funzionamento
L’Assemblea
Generale
è
composta
dai soci
fondatori
e da
quelli
che si
iscriveranno
successivamente
alla
data
della
sua
costituzione.
L’Assemblea
Generale
degli
associati
si
riunisce
su
convocazione
del
Presidente
dell’Associazione
comunicata
ai soci
a mezzo
del
sistema
postale,
per via
telefax
ovvero a
mezzo
e-mail,
in modo
che i
soci ne
vengano
a
conoscenza,
in via
ordinaria,
almeno
sette
giorni
prima
della
riunione
e, in
via
d’urgenza,
almeno
nel
giorno
precedente
alla
riunione
stessa.
Le
riunioni
sono
convocate
nella
sede
dell’Associazione
ovvero
in altra
sede
idonea e
agevolmente
raggiungibile
da tutti
i soci.
Esse
devono
aver
luogo,
obbligatoriamente,
almeno
una
volta
all’anno,
per la
discussione
di
o.d.g.
resi
noti ai
soci
contestualmente
alla
convocazione;
in ogni
caso
l’Assemblea
Generale
sarà
convocata
entro il
31 marzo
di ogni
anno per
l’approvazione
del
bilancio
preventivo
dell’esercizio
in corso
e
preventivo
dell’anno
precedente.
Alla
convocazione
delle
riunioni
provvede
il
Presidente.
La
riunione
dell’Assemblea
Generale
alla
quale
possono
partecipare
su
invito
del
Presidente
e senza
diritto
di voto
persone
non
residenti
nel
territorio
ma
capaci
di
apportare
contributi
di
impegno
e di
esperienze,
deve
essere
comunque
convocata
su
richiesta
di un
decimo
degli
associati,secondo
quanto
previsto
dall’art.
10 cc.
Sono
compiti
dell’Assemblea:
a)
l’approvazione
del
bilancio
preventivo
e
consuntivo;
b)
l’elezione
del
Comitato
Direttivo;
c)
l’individuazione
delle
linee
generali
di
attività
secondo
le
previsioni
del
presente
Statuto;
d)
la
fissazione
delle
quote
associative
e delle
modalità
per i
loro
versamenti;
e)
le
decisioni
concernenti
i
ricorsi
in
appello
di soci
sottoposti
a
provvedimenti
di
decadenza
ed
esclusione;
f)
ogni
questione
ad essa
sottoposta
dal
Comitato
Direttivo
o dal
Presidente,
ovvero
un
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