Statuto
Art. 1 Costituzione
E’ costituita l’Associazione “ Mano Tesa Ogliastra “ per la tutela e
l’assistenza psicologica e sociale dei Pazienti, in cura per
malattie tumorali, residenti e domiciliati nei comuni dell’Ogliastra.
Art. 2 Sede
L’Associazione ha sede principale in Tortolì, via Temo sn. c/o AVIS
e sedi periferiche nei comuni di Lanusei, Jerzu, Barisardo, Seui ,
Tortolì.
Le sedi suddette, alle quali possono aderire anche soci residenti o
domiciliati in comuni viciniori, vengono aperte su conforme
decisione del Comitato Direttivo.
Il Comitato indica altresì, con criteri di opportunità e vicinanza,
i comuni che afferiscono alle varie sedi periferiche.
Art. 3 Finalità, obiettivi, strumenti
L’Associazione ha la finalità di dare, ai residenti e domiciliati
anche temporaneamente nel territorio dell’Ogliastra, ammalati di
patologie tumorali, o per altre infermità croniche invalidanti,
nonché alle loro famiglie, aiuto e sostegno morale, psicologico,
giuridico e sociale per alleviare i problemi e le difficoltà creati
dalla loro malattia.
A tal fine:
a) promuove attività di ricerca per la conoscenza dell’entità
numerica dei potenziali interessati e dei problemi e difficoltà
peculiari che essi incontrano nel territorio ogliastrino per
sottoporsi alle cure necessarie;
b) aiuta i Pazienti nella ricerca dei presidi sanitari e delle cure
più adatte a seconda delle particolari condizioni, soprattutto
quando queste cure non siano reperibili nel territorio e quando i
Pazienti comunque lo richiedano:
c) promuove negli organismi sanitari pubblici e privati del
territorio, l’attenzione alla cura e riabilitazione dei Pazienti;
d) promuove e attiva a mezzo dei suoi soci, forme di assistenza
diretta da effettuare nei presidi di ricovero o a domicilio degli
Ammalati;
e) stabilisce rapporti positivi con le associazioni di volontariato
territoriale che possono collaborare alle finalità
dell’Associazione;
f) persegue la collaborazione con strutture extratteritoriali di
cura e di accoglienza alberghiera, onde facilitare la permanenza dei
Malati e dei familiari nelle città presso le quali devono recarsi
per fruire di interventi di alta specializzazione o per la
riabilitazione;
g) può realizzare o gestire strutture di accoglienza per
l’ospitalità di Pazienti che si sottopongono a trattamenti nelle
sedi ospedaliere dell’Ogliastra, ovvero promuove la creazione di
tali strutture da parte di Enti o privati;
h) ricerca la collaborazione di professionisti psicologi, medici,
psicoterapeuti, assistenti sociali, infermieri o altri operatori
sociosanitari che, volontariamente o a carico dell’Associazione ,
offrano ascolto e aiuto ai Malati ed ai familiari;
i) organizza attività formative, convegni, seminari, iniziative di
mobilitazione sociale a sostegno delle proprie finalità e per la
formazione dei Soci o di altri cittadini che abbiano interesse ad
approfondire i temi e i problemi rientranti fra gli scopi
dell’Associazione;
l) dà vita ad iniziative di sensibilizzazione di tutti i cittadini
sui problemi della prevenzione delle malattie oncologiche e delle
altre infermità croniche invalidanti e per la conoscenza precoce del
loro insorgere, mediante incontri nelle scuole, negli ambienti di
lavoro e di ritrovo sociale.
Art. 4 Scioglimento e trasformazione
L’Associazione è costituita senza limiti di tempo. Essa potrà essere
sciolta con deliberazione dell’Assemblea Generale dei Soci, assunta
con maggioranza dei votanti, e comunque con un numero di voti non
inferiore ad un terzo degli aventi Assemblea diritto al voto. Essa
potrà altresì confluire, con le medesime modalità, in Fondazione di
analoga denominazione o anche di denominazione diversa.
In ognuno dei due casi dovranno essere comunque salvaguardate le
finalità dell’Associazione, fatti salvi gli adeguamenti necessari
dalle diverse risorse eventualmente disponibili.
Ove, all’atto dello scioglimento, non si realizzasse alcuna delle
suddette ipotesi di prosecuzione dell’attività, il patrimonio
dell’Associazione dovrà essere devoluto ad organismi presenti nel
territorio ogliastrino, impegnati in finalità analoghe, anche a
tutela dei cittadini affetti da patologie psicofisiche diverse
ovvero in situazioni di disagio economico e sociale.
Art. 5 Assemblea Costitutiva di Fondazione
I fondatori dell’Associazione, costituiti in Assemblea costitutiva
di fondazione, sono soci di diritto e formano la prima Assemblea
Generale.
All’atto della costituzione dell’Associazione, i soci fondatori
eleggono il Presidente Reggente, che ha il compito di convocare
entro novanta giorni dalla costituzione l’Assemblea Generale, per
eleggere i membri del Comitato Direttivo, formato da dieci persone.
Quest’ultimo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Revisore
dei conti, il Tesoriere.
Le cariche suddette sono esercitate a titolo gratuito, fatto salvo
il rimborso di spese sostenute nell’interesse dell’Associazione.
Art. 6 Adesione dei Soci
L’adesione è consentita a cittadini residenti o domiciliati, anche
temporaneamente, nei comuni dell’Ogliastra , che formulino richiesta
scritta. In via subordinata e con le stesse modalità è consentita a
non residenti o domiciliati che mostrino particolare sensibilità e
interesse verso le finalità e le iniziative dell’Associazione.
L’ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo.
A seguito dell’ammissione i nuovi soci entrano a far parte
dell’Assemblea Generale.
Essi godono di elettorato attivo e passivo, che esercitano nella
prima tornata utile di rinnovo delle cariche sociali.
Art. 7 Numero dei Soci e loro caratteristica
Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione
tutti coloro che, oltre i requisiti previsti nel precedente articolo
6,ne condividono finalità e obiettivi e intendono impegnarsi per il
conseguimento dei medesimi secondo le modalità previste da presente
Statuto.
I Soci sono distinti, seconda del loro rapporto con l’Associazione e
il tipo di impegno, in tre categorie:
* Soci ordinari, ai quali sono devoluti i compiti e le prerogative
connesse alla gestione democratica dell’Associazione, nonché quelli
di garantirne il conseguimento dei fini;
* Soci sostenitori, i quali contribuiscono saltuariamente e
volontariamente al sostegno patrimoniale dell’Associazione;
* Soci onorari, che vengono ammessi all’Associazione con decisione
del Comitato Direttivo, su proposta del Presidente o di almeno
quattro componenti di esso, sulla base di considerazioni riguardanti
la cultura, l’impegno sociale, la carica ricoperta nella comunità di
provenienza.
I Soci sono iscritti in un apposito registro che sarà aggiornato a
cura del Presidente.
Art. 8 Quote associative
La quota associativa annuale è fissata in euro 20,00. L’obbligo di
versamento decorre dall’anno successivo alla costituzione
dell’Associazione. L’Assemblea Generale può stabilire diverse
modalità e misure di contribuzione, anche a fronte di particolari
spese o incombenze da affrontare.
Art. 9 Impegni dei Soci, ammissione, decadenza, esclusione
I Soci si impegnano all’osservanza del presente Statuto, dei
Regolamenti e di ogni altra decisione legittimamente assunta dagli
organi dell’Associazione.
In particolare, il socio ordinario ha il dovere di partecipare
costruttivamente alle attività dell’Associazione e di devolvere le
quote nei tempi fissati.
Il socio che intende recedere deve darne comunicazione al Comitato
Direttivo.
Qualora la comunicazione sia data in data successiva al 30 giugno,
la quota fissata è dovuta per l’intero anno.
La qualifica di socio cessa altresì per morte della persona fisica,
per decadenza, per esclusione e per comportamenti contrari agli
obiettivi dell’Associazione.
Contro i provvedimenti di decadenza ed esclusione, assunti dal
Comitato Direttivo, è concesso appello all’Assemblea Generale, che
decide a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, in
prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti in seconda
convocazione.
Art. 10 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’ Assemblea Generale degli associati;
b) Il Comitato Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Revisore dei Conti.
Art.11 L’Assemblea Generale, composizione, compiti, funzionamento
L’Assemblea Generale è composta dai soci fondatori e da quelli che
si iscriveranno successivamente alla data della sua costituzione.
L’Assemblea Generale degli associati si riunisce su convocazione del
Presidente dell’Associazione comunicata ai soci a mezzo del sistema
postale, per via telefax ovvero a mezzo e-mail, in modo che i soci
ne vengano a conoscenza, in via ordinaria, almeno sette giorni prima
della riunione e, in via d’urgenza, almeno nel giorno precedente
alla riunione stessa.
Le riunioni sono convocate nella sede dell’Associazione ovvero in
altra sede idonea e agevolmente raggiungibile da tutti i soci.
Esse devono aver luogo, obbligatoriamente, almeno una volta
all’anno, per la discussione di o.d.g. resi noti ai soci
contestualmente alla convocazione; in ogni caso l’Assemblea Generale
sarà convocata entro il 31 marzo di ogni anno per l’approvazione del
bilancio preventivo dell’esercizio in corso e preventivo dell’anno
precedente.
Alla convocazione delle riunioni provvede il Presidente.
La riunione dell’Assemblea Generale alla quale possono partecipare
su invito del Presidente e senza diritto di voto persone non
residenti nel territorio ma capaci di apportare contributi di
impegno e di esperienze, deve essere comunque convocata su richiesta
di un decimo degli associati,secondo quanto previsto dall’art. 10
cc.
Sono compiti dell’Assemblea:
a) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) l’elezione del Comitato Direttivo;
c) l’individuazione delle linee generali di attività secondo le
previsioni del presente Statuto;
d) la fissazione delle quote associative e delle modalità per i loro
versamenti;
e) le decisioni concernenti i ricorsi in appello di soci sottoposti
a provvedimenti di decadenza ed esclusione;
f) ogni questione ad essa sottoposta dal Comitato Direttivo o dal
Presidente, ovvero un numero di soci non inferiore ad un decimo
degli aderenti;
g) le decisioni concernenti la cessazione, trasformazione,
variazione dei fini dell’Associazione.
Per la validità dell’Assemblea Generale è richiesta, in prima
convocazione un numero di Soci non inferiore alla metà più uno degli
aderenti; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque ne
sia il numero dei partecipanti.
Essa delibera a maggioranza dei votanti in prima convocazione e a
maggioranza semplice in seconda. Nel caso di modifiche dello Statuto
e di ammissione o dimissione ovvero esclusione o decadenza dei Soci,
essa delibera con un numero di voti comunque non inferiore ad un
terzo degli aventi diritto al voto.
E’ consentito agli Associati di farsi rappresentare, per delega
scritta, da un altro associato. Un associato non può presentare più
di due deleghe di altri Soci.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente ovvero dal Vice
Presidente o, in assenza di entrambi, del Socio più anziano tra i
presenti, che, nel caso, ha il solo compito di regolare la
discussione e fare redigere il verbale. Questo è compilato dal
segretario nominato dal Presidente ad inizio della seduta.
Art. 12 Sedi periferiche
Le sedi periferiche sono dotate di assemblea senza potere
decisionale autonomo, in quanto esso è dovuto all’Assemblea
Generale.
Le sedi periferiche hanno rilevanza fondamentale per il radicamento
dell’Associazione nel territorio e per la capillare conoscenza dei
problemi dei cittadini in difficoltà che esse possono assicurare.
Esse hanno funzione di:
a) elaborare e studiare specifici problemi emergenti e segnalarli al
Presidente dell’Associazione come argomenti e temi da inserire nell’o.d.g.
dell’Assemblea Generale;
b) intrattenere rapporti di collaborazione con gli Enti
territoriali;
c) nominare un coordinatore che mantenga stretti contatti con la
sede principale e con le Amministrazioni dei Comuni che fanno parte
della sede periferica.
I coordinatori, democraticamente eletti dagli aderenti che
afferiscono alle sedi stesse, possono partecipare, con parere
consultivo e senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato
Direttivo, in particolare nelle occasioni nelle quali vengono
trattati argomenti segnalati dalle articolazioni periferiche
dell’Associazione.
A tal fine i coordinatori di cui sopra vengono informati delle
riunioni del Comitato Direttivo con le medesime procedure dei membri
di pieno diritto.
Art. 13 Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da dieci componenti e dura in
carica tre anni.
Esso provvede a tutti gli atti di gestione non attribuiti al
Presidente.
In particolare esso mette in atto le decisioni dell’Assemblea
Generale, delibera l’ammissione dei Soci, predispone lo schema di
bilancio preventivo e consuntivo, nominala suo interno un
Presidente, che è anche Presidente dell’Associazione, nomina il Vice
Presidente, il Tesoriere, il Revisore dei Conti e la Giunta
Esecutiva. Autorizza altresì l’apertura delle sedi periferiche e
adotta i regolamenti necessari all’organizzazione dell’attività
dell’Associazione.
Può proporre di adottare dei regolamenti interni, patti parasociali
anche con persone, associazioni, enti di qualsiasi genere, da
sottoporre poi all’Assemblea alla prima riunione convocata.
Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, e
con preavviso di almeno 24 ore, tutte le volte che il Presidente lo
ritiene opportuno e quando ne fa richiesta almeno un terzo dei
componenti.
La convocazione può essere effettuata con gli stessi mezzi
utilizzati per la convocazione dell’Assemblea Generale.
Alla verbalizzazione delle riunioni provvedono, a rotazione, i
componenti dell’organo.
Il Comitato potrà delegare i suoi Membri per lo svolgimento di
singole attività o iniziative, determinandone poteri e attribuzioni.
All’elezione del Comitato Direttivo si proceda con voto segreto su
lista unica comprendente tutti i Soci, mediante l’espressione di
dieci preferenze. In caso di parità di voti si procederà a
ballottaggio fra tutti i Soci, che abbiano riportato lo stesso
numero di voti.
Nelle votazioni in seno al Comitato Direttivo, in caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
Art. 14 Il Presidente dell’Associazione, compiti, durata in
carica, sostituzione.
Il Presidente del Comitato Direttivo è Presidente dell’Associazione.
Esso dura in carica tre anni e la carica può essere rinnovata dal
Comitato Direttivo per n° 2 mandati consecutivi.
Esso è sostituito, in caso di assenza, dal Vice Presidente, per le
questioni urgenti ovvero per quegli affari che, se non decisi,
recherebbero sicuro danno all’Associazione.
Il Vice Presidente non ha limite nel numero dei mandati e dura in
carica tre anni.
Al Presidente e, quando necessario, al Vice Presidente spetta la
legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e l’uso
della firma sociale.
Al Presidente spetta la rappresentanza attiva e passiva
dell’Associazione in giudizio e di fronte a tutte le autorità
amministrative e fiscali, con facoltà di decidere o promuovere
azioni, resistenze, difese e ricorsi in qualsiasi sede e grado,
nominando all’uopo avvocati e procuratori, con il potere di
compromesso e transazione nonché di agire e resistere a tutela degli
interessi sociali nanti ogni magistratura nazionale e di paesi
esteri.
Art. 15 La Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è formata da tre componenti tratti dal Comitato
Direttivo dell’Associazione.
Essa è composta dal Presidente ( o dal Vice Presidente ), dal
Tesoriere e da un componente del Comitato Direttivo stesso designato
dal Presidente.
La Giunta Esecutiva provvede alla gestione ordinaria e quotidiana
dell’Associazione ed assume le decisioni urgenti e contingenti
informandone il Comitato Direttivo, alle scadenze ordinarie.
Art. 16 Il Tesoriere
Il Tesoriere provvede all’incasso delle quote sociali, ne controlla
il puntuale versamento, segue l’andamento patrimoniale
dell’Associazione, provvede alle spese ordinarie per il
funzionamento, emette, congiuntamente al Presidente, assegni di
conto corrente bancario ovvero ordini di pagamento sui fondi
dell’Associazione , controlla ed ammette al pagamento le fatture e
le note di credito, richiede e valuta preventivi ed offerte di
fornitura riferendo direttamente al Presidente.
Art. 17 Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti vigila sull’andamento della gestione economica
e finanziaria.
Viene nominato dall’Assemblea Generale con voto a scrutinio segreto,
sulla base di requisiti di professionalità, probità, correttezza,
anche tra non aderenti all’Associazione.
Dura in carica tre anni; viene reintegrato con le stesse modalità in
caso di rinuncia nel corso del mandato.
Il Revisore effettua, a termine di ogni trimestre, il controllo
della situazione di cassa e della legittimità dei pagamenti
effettuati.
Compila la relazione per il riepilogo generale a corredo del
bilancio preventivo e consuntivo annuale, nonché la relazione
riepilogativa all’atto della cessazione del mandato.
Art. 18 Mezzi di funzionamento e patrimonio
Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e dalle quote associative e contributi
degli aderenti;
b) da contribuiti privati, dello Stato, della Regione, di Enti e
Istituzioni pubbliche;
c) da contribuiti di organismi internazionali;
d) dai fondi di riserva ed eventuali eccedenze dovute all’aumento
del patrimonio;
e) da elargizioni, donazioni, lasciti o altre liberalità, beni
mobili ed immobili da chiunque devoluti, nonché da entrate di
qualsiasi natura;
f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
g) da beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra
le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.
Il Comitato Direttivo accetta o rifiuta le donazioni o elargizioni a
suo insindacabile giudizio.
L’associazione potrà richiedere contributi finanziari ed avvalersene
per lo svolgimento delle sue attività, qualunque sia la forma di
erogazione, sia che provengano da Enti Pubblici e Privati, ovvero da
Enti economici, persone fisiche e giuridiche, operanti anche al di
fuori del suo oggetto sociale. I contributi possono avere altresì la
forma di rimborso spese, abbattimento di costi, e messa a
disposizione, sotto qualsiasi forma, di beni anche organizzati o
strumentali, comunque utili come mezzo per il raggiungimento dei
fini sociali.
Art. 19 Contabilità
L’associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della
documentazione relative alle entrate di cui sopra, con l’indicazione
nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso di richiesta di
anonimato del donante.
Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se
non sussiste l’effettiva copertura e disponibilità finanziaria.
E’ obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dalle
disposizioni di legge.
Art. 20 Scioglimento
L’associato non ha, al momento dello scioglimento del proprio
rapporto o in quello dell’estinzione o trasformazione
dell’Associazione , alcun diritto sul patrimonio della medesima.
Art. 21 Norma transitoria di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
disposizioni del Codice Civile e le altre leggi vigenti.
Art. 22 Norma transitoria
La carica di Presidente Reggente e del Comitato Direttivo è assunta,
dalla data odierna e fino alla nomina degli Organi da parte
dell’Assemblea Generale, dal signor Giorgio Pisu.
L’incarico provvisorio di cui sopra non è computato ai fini del
limite massimo di mandati di cui al precedente articolo 14.
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